Correttivo Riforma Fiscale: le principali novità
Il Cdm del 10 giugno tra le altre norme ha approvato il Decreto Legislativo preliminare con norme correttive alla Riforma Fiscale.
In particolare si tratta del quarto decreto Correttivo approvato in tale senso, vediamo una sintesi delle norme princopali che ora passano alle Commissioni tecniche per proseguire l'iter di approvazione definitiva.
Correttivo Riforma Fiscale: novità per i familiari a carico
Con l’articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
In particolare, si apportano modifiche all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.
Il citato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 192/2025, infatti, nel novellare il predetto comma 4-ter, ha stabilito che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 del TUIR, si considerano familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, con l’inserimento del secondo periodo del comma 4-ter, si è chiarito che se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2, del TUIR).
La novità legislativa, nell’introdurre il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., ha fatto emergere dubbi nell’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il welfare aziendale dall’articolo 51 del TUIR.
In tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.lg. n. 192/2025, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all’art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli “altri familiari” non conviventi.
Con l’articolo 1 si intende eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico.
Mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. si richiede l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR.
In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta in favore delle persone che ne potevano godere nella vigenza dell’art. 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024.
A tale scopo il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che il medesimo si applica a partire dal periodo d’imposta 2025.
Correttivo Decreto Fiscale: novità sul lavoro autonomo
Con l’articolo 3 si provvede a modificare la disciplina da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale.
Nello specifico, l’articolo 3 definisce il trattamento fiscale da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, quindi diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ivi compresi quelli relativi agli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus).
In particolare, con il comma 1, si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26%).
Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.
In merito alla decorrenza, si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 54 e seguenti del TUIR possono, tuttavia, applicare le disposizioni del comma 1 ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.
Resta fermo che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Correttivo Riforma Fiscale: novità sui redditi di imprese agricole
La disposizione di cui al comma 1 interviene su specifiche norme del TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole.
Le modifiche apportate si ritengono funzionali all’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111.
In particolare, l’aggiornamento dell’articolo 32 del TUIR, contenuto nel comma 1, lettera a), si rende necessario alla luce dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole che, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati, di cui alla lettera b‑bis) del comma 2.
L’intervento sul primo comma dell’articolo 55 del TUIR, attuato con il comma 1, lettera b), è, anch’esso, di mero coordinamento e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d’impresa, ove superino i limiti dell’articolo 32, non solo le attività indicate alle originarie lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, ma anche quelle medio tempore introdotte alle lettere b‑bis) e b‑ter) del medesimo comma 2, eliminando in radice ogni dubbio interpretativo.
Il richiamo operato chiarisce, pertanto, che, ove siano superati i limiti di agrarietà, tutte le attività comprese in tale intervallo concorrono a formare il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.
La modifica all’articolo 56‑bis, comma 4, del TUIR, effettuata con il comma 1, lettera c), ha finalità di coordinamento delle disposizioni ivi contenute.
In particolare, si conferma che la disciplina contenuta nel suddetto articolo si applica, oltre che all’impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e impresa coniugale), alle società semplici e alle società di fatto a esse assimilate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, alle società agricole che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32 del TUIR.
Ne sono esclusi, pertanto, come nella disciplina previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato l’opzione di cui al citato comma 1093, determinando il reddito d’impresa nei modi ordinari.
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