Responsabilità tributaria commercialista: si chiede intervento legislativo urgente
Con una nota del 13 marzo pubblicata sulla pagina del CNDCEC si esprime forte preoccupazione per la Sentenza n. 5638 del 12 marzo della Cassazione con la quale è stato statuito che: "il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità"
Vediamo le dettagliate preoccupazioni dei commercialisti.
Responsabilità tributaria commercialista: sentenza Cassazioine 5683/2026
I Commercialisti a voce del presidente De Nuccio commentano la recente Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 definita preoccupante e la parola è un eufeismo secondo la nota.
Parafrasando le parole del presidente per la sconcenrante pronuncia non basta non aver commesso materialmente la violazione, non basta non aver redatto la dichiarazione infedele, non basta non aver tratto alcun vantaggio personale dall’illecito, il commercialista che ha accesso alla contabilità, è comunque responsabile.
Secondo De Nuccio: “La sentenza afferma che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Un obbligo che, secondo la Corte, deriva dalla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Ma qui si annida il primo, macroscopico problema: la Cassazione trasforma un dovere di diligenza professionale in una presunzione di responsabilità. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati. Non importa se il cliente abbia fornito dati falsi, non importa se le irregolarità fossero celate in documenti non consegnati al professionista, non importa se la violazione richiedesse accertamenti che esulano dalle competenze tecniche del commercialista. La Corte parla di “evidenti difformità” tra dichiarazioni e contabilità, ma nella realtà operativa quotidiana le irregolarità tributarie sono spesso il frutto di interpretazioni discutibili di norme complesse, di valutazioni discrezionali su cui lo stesso Fisco e la giurisprudenza si dividono. Pretendere che il commercialista rilevi “ictu oculi” ogni possibile violazione significa attribuirgli poteri divinatori che nessun professionista possiede”.
Il secondo profilo critico, sempre per parola di De Nuccio, riguarda lo stravolgimento del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria.
L’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.
L’art. 5 dello stesso decreto prevede che “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
La Cassazione afferma che il concorso del commercialista si configura "a prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un effettivo vantaggio economico”.
In altre parole: non serve che il professionista abbia tratto profitto dall’illecito, non serve che abbia condiviso il disegno fraudolento del cliente, non serve nemmeno che fosse consapevole della natura illecita delle operazioni. Basta che non abbia controllato abbastanza.
Inoltre, nel comunicato si specifica che (…) questo non è più un sistema sanzionatorio basato sulla colpevolezza: è responsabilità oggettiva mascherata da negligenza professionale. Come ha correttamente evidenziato la Cassazione n. 21023/2024, l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 presuppone che il concorrente abbia tenuto una condotta finalizzata al raggiungimento di un autonomo beneficio, traducendosi in una diretta e comune finalità di concorso nell’attuazione di condotte illecite. Senza questo elemento soggettivo, non c’è concorso ma solo prestazione professionale”.
Infine il terzo aspetto critico riguarda “l’estensione abnorme degli obblighi di controllo imposti al professionista. La sentenza pretende che il commercialista verifichi non solo la coerenza formale tra contabilità e dichiarazione, ma anche “la conformità delle stesse alle norme di legge”. Significa che il professionista deve riesaminare integralmente ogni dichiarazione che gli viene consegnata per la trasmissione, deve verificare la legittimità di ogni operazione contabilizzata, deve sindacare le scelte fiscali del cliente o del collega che ha redatto la dichiarazione, deve sostanzialmente duplicare l’intero lavoro di redazione. E se non lo fa, risponde delle sanzioni”.
La domanda con cui si conclude la riflessione è: "a cosa serve distinguere tra incarico di tenuta della contabilità, incarico di redazione delle dichiarazioni e incarico di mera trasmissione telematica? Se il professionista risponde comunque di tutto, la separazione degli incarichi diventa una finzione giuridica priva di effetti pratici”.
Vedremo se l'appello del CNDCEC verrà preso in considerazione.

