Visto di conformità, polizza obbligatoria: requisiti, massimale e novità con Vi.diCo.Web
Il nuovo servizio Vi.diCo.Web dell’Agenzia delle Entrate digitalizza la comunicazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Tra gli elementi centrali della procedura c’è la polizza assicurativa, che deve rispettare requisiti precisi, a partire da un massimale non inferiore a 3 milioni di euro.
Con il Provvedimento del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, destinato ai professionisti che devono trasmettere alla Direzione Regionale la comunicazione preventiva per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
L’obiettivo indicato dall’Agenzia è quello di potenziare la gestione delle comunicazioni attraverso procedure telematiche, razionalizzando i flussi informativi e semplificando l’attività istruttoria.
Attraverso il servizio il professionista dovrà inserire le informazioni e rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del DM n. 164/1999, oltre a fornire i dati relativi alle garanzie stipulate per l’attività di apposizione del visto e alle eventuali strutture utilizzate per la trasmissione delle dichiarazioni.
Tra la documentazione da allegare alla comunicazione rientra proprio la copia della polizza assicurativa, insieme alla dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’attività e alla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del visto.
La polizza assume quindi un ruolo centrale per i professionisti che intendono esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità.
Quale polizza serve per rilasciare il visto di conformità?
Per il rilascio del visto è richiesto il possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile finalizzata a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche se di entità minima.
La copertura deve riferirsi specificamente alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità e non può contenere una limitazione della garanzia riferita a un solo specifico modello di dichiarazione.
Un altro requisito fondamentale riguarda il massimale assicurativo: deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati e, in ogni caso, non può essere inferiore a 3 milioni di euro.
Franchigie e scoperti: quali limiti sono previsti?
La polizza non deve prevedere franchigie o scoperti. La circolare contempla però un’eccezione: sono ammessi se la compagnia assicuratrice si impegna espressamente a risarcire il terzo danneggiato, conservando poi la facoltà di rivalersi sull’assicurato per l’importo compreso nella franchigia.
La copertura deve inoltre garantire il totale risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
È richiesto anche il completo risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Erario nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Studio associato: chi può stipulare la polizza?
Regole specifiche sono previste anche per il professionista che svolge l’attività all’interno di uno studio associato.
In questo caso la polizza può essere stipulata direttamente dal professionista oppure dall’associazione professionale, purché costituisca una garanzia per l’attività di assistenza fiscale esercitata dal singolo associato.
È inoltre consentito al professionista utilizzare una polizza stipulata dalla società di servizi, ma a condizione che nella copertura siano riportate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.
Come funziona la polizza nelle società tra professionisti?
La circolare richiama anche quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 335 del 1° giugno 2023, in relazione alle società tra professionisti.
La società può stipulare, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che dispongono della propria abilitazione alla trasmissione telematica e intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto sulle dichiarazioni da loro inviate.
Anche in questa ipotesi la copertura deve comprendere tutti i rischi e prevedere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate. Resta fermo il limite minimo di 3 milioni di euro.
La circolare specifica inoltre che, ai fini della polizza, non rileva il fatto che il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della società per trasmettere la dichiarazione da lui vistata.
Cosa deve fare il professionista alla scadenza della polizza?
La copertura assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza garantendone la continuità.
Il professionista deve quindi inviare alla DRE, tramite PEC o raccomandata A/R, la nuova polizza oppure, se la polizza rimane la stessa, una copia della quietanza di pagamento.
Deve inoltre attestare alla Direzione Regionale la permanenza dei requisiti precedentemente comunicati.
Vi.diCo.Web servirà anche per le variazioni
Il nuovo servizio non è destinato soltanto alla prima comunicazione. Vi.diCo.Web potrà essere utilizzato anche quando sarà necessario integrare quanto già trasmesso: le variazioni relative a dati, elementi o documenti dovranno essere comunicate tramite lo stesso applicativo entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Il professionista potrà inoltre utilizzare il servizio per comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto, conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione, verificare l’iscrizione nell’elenco informatizzato e consultare le comunicazioni inviate.
Quanto alle tempistiche, il Provvedimento del 22 settembre 2026 non stabilisce ancora il giorno di attivazione del servizio, che sarà comunicato dall’Agenzia con un apposito avviso. È invece già fissato all’11 gennaio 2027 il momento dal quale l’utilizzo di Vi.diCo.Web diventerà obbligatorio per comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

