Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU
Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.
In particolare, la legge intende:
- superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
- garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
- rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
- favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
- assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.
Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.
Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:
- formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
- attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
- rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).
Differenze con lo stato di emergenza
Stato di emergenza
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Stato di ricostruzione
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Gestisce l'urgenza e i primi soccorsi | Gestisce la fase di recupero e ricostruzione |
Ha durata limitata e prorogabile | Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza |
Attiva protezione civile e risorse urgenti | Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione |
Ricostruzione dei beni danneggiati privati
L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:
- immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
- beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
- anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).
Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.
Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.
Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.
Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata
L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).
All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
- una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
- il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.
Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:
- rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti),
- accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato).
Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).
Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune:
- verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo;
- invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
- emette un decreto di concessione del contributo;
- provvede alla erogazione dei fondi;
- ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).