Tabella Unica Nazionale per risarcimento danni da macrolesioni

In Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al  Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.

Vengono cosi definite le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.

La Tabella Unica (Tun)   entrerà in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.

Da sottolineare che la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi. 

Inoltre manca ancora la tabella dei baremes medico-legali prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che potrebbe influenzare la valutazione delle menomazioni psicofisiche.

TUN e tabelle coefficienti 2025

In particolare sono allegate al testo del decreto per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per  lesioni di non lieve entita':

  • conseguenti  alla  circolazione  dei  veicoli  a  motore   e   dei   natanti,   nonche'    
  • conseguenti    all'attivita'dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
  1. le  tavole  contenenti  i   coefficienti   moltiplicatori   e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico  e  del danno morale, di cui all'allegato I; 
  2.    la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di variazione  corrispondenti  all'eta'  del  soggetto  leso,  ai  sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del  danno  biologico, di cui all'allegato II, tabella 1; 
  3.    la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti  di variazione corrispondenti all'eta' del  soggetto  leso,  incrementato del danno morale  nei  valori  minimo,   medio  e  massimo,  ai  sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo  n.209 del 2005 – tabella del  danno  biologico  comprensiva  del  danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2. 

Resta invece da aggiornare la tavola  1.B.,  riportata  nell'allegato I  sulla base di nuovi dati ISTAT. Per questo è previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  sentito  l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).