CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo
In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-
La vigenza parte dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028 .
Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due", per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.
Il modello 2 entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)
Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza
- al 1° febbraio 2025 (80,00 euro),
- 1° marzo 2026 (50,00 euro) e
- 1° marzo 2027 (50,00 euro).
Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .
CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali
Il testo dell'accordo comprende anche :
- disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai.
- È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025.
- E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); – il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: • sezione "corsi professionalizzanti"; • sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • sezione "altro";- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
- Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.
CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive
INDUSTRIA
Liv. |
Par. |
Aumenti – Importi mensili |
Nuovi minimi – Importi mensili |
|||||
Complessivi |
1.2.2025 mensile |
1.3.2026 mensile |
1.3.2027 mensile |
1.2.2025 |
1.3.2026 |
1.3.2027 |
||
VII |
200 |
360,00 |
160,00 |
100,00 |
100,00 |
2.134,71 |
2.234,71 |
2.334,71 |
VI |
180 |
324,00 |
144,00 |
90,00 |
90,00 |
1.921,23 |
2.011,23 |
2.101,23 |
V |
150 |
270,00 |
120,00 |
75,00 |
75,00 |
1.601,02 |
1.676,02 |
1.751,02 |
IV |
140 |
252,00 |
112,00 |
70,00 |
70,00 |
1.494,31 |
1.564,31 |
1.634,31 |
III |
130 |
234,00 |
104,00 |
65,00 |
65,00 |
1.387,56 |
1.452,56 |
1.517,56 |
II |
117 |
210,60 |
93,60 |
58,50 |
58,50 |
1.248,81 |
1.307,31 |
1.365,81 |
I |
100 |
180,00 |
80,00 |
50,00 |
50,00 |
1.067,36 |
1.117,36 |
1.167,36 |
COOPERATIVE
Liv. |
Par. |
Aumenti – Importi mensili |
Nuovi minimi – Importi mensili |
|||||
Complessivi |
1.2.2025 |
1.3.2026 |
1.3.2027 |
1.2.2025 |
1.3.2026 |
1.3.2027 |
||
VIII (*) |
250 |
450,00 |
200,00 |
125,00 |
125,00 |
2.712,99 |
2.837,99 |
2.962,99 |
VII |
210 |
378,00 |
168,00 |
105,00 |
105,00 |
2.274,90 |
2.379,90 |
2.484,90 |
VI |
180 |
324,00 |
144,00 |
90,00 |
90,00 |
1.953,34 |
2.043,34 |
2.133,34 |
V |
153 |
275,40 |
122,40 |
76,50 |
76,50 |
1.659,16 |
1.735,66 |
1.812,16 |
IV |
136,5 |
245,70 |
109,20 |
68,25 |
68,25 |
1.485,49 |
1.553,74 |
1.621,99 |
III |
127 |
228,60 |
101,60 |
63,50 |
63,50 |
1.381,81 |
1.445,31 |
1.508,81 |
II |
114 |
205,20 |
91,20 |
57,00 |
57,00 |
1.240,72 |
1.297,72 |
1.354,72 |
I |
100 |
180,00 |
80,00 |
50,00 |
50,00 |
1.085,21 |
1.135,21 |
1.185,21 |
(*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti. |
CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità
Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.
Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.
Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.
CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva
il nuovo modello di denuncia unica D.U.E. presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) C.C.N.L. applicato;
g) C.I.P.L. applicato bloccante;
h) Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.