Formazione commercialisti: equipollenza e regole aggiornate

Con informativa del 28 marzo 2025 il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ha reso  noti  i  “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei 

gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua dei dottori commercialisti. Inoltre sul tema piu ampio della formazione obbligatoria è stato pubblicato il Vademecum aggiornato 2025 del CNDCEC.

Criteri equipollenza formazione commercialisti e gestori crisi

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 con le modifiche apportate al Codice della Crisi è stato modificata  la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo

nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza . In particolare è stato previsto  che 

– l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi  e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passa da 40 ore a 18 ore; e che 

– gli Ordini professionali possano stabilire i criteri di equipollenza  per i percorsi formativi.

Su questo punto il CNDCEC era già intervenuto a ottobre 2024 e viste le recenti FAQ ministeriali  che confermano sostanzialmente i criteri già messi a punto, il consiglio ha stabilito che :

 i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che  si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

  • a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (nello specifico: 28 settembre 2024);
  • b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
  • c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
  • d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
  • e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
  • g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
  • h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti  indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Vademecum formazione Dottori commercialisti 2025

Il CNDCEC ha  conseguentemente pubblicato  sul sito istituzionale (www.commercialist.it)  un utile e completo vademecum   con l’obiettivo di fornire una guida aggiornata  alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il  commercialista opera.

Come noto infatti i commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengono e aggiornino costantemente le proprie

competenze. 

Il vademecum offre una  panoramica dei principali obblighi formativi  previsti per i commercialisti con ruoli, oltre che di consulenti fiscali e aziendali nella gestione ordinaria delle aziende , anche  di

  •  revisori legali 
  •  revisori in enti locali 
  • gestori della crisi di impresa 
  • gestori delle crisi da sovraindebitamento
  • delegati alle vendite
  • esperti negoziatori
  • esperti indipendenti