Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi  con licenziamento di più di 50 lavoratori. 

Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto  specifici obblighi   per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto  dalla  Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)

In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:

  1. ai sindacati, 
  2. alle Regioni interessate, 
  3. al Ministero del Lavoro, 
  4. al Ministero dello Sviluppo Economico 

Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.

Sanzioni previste

  • Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
  • Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
  • Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.

Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.

Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso

La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio  FEDERDISTRIBUZIONE, la  quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e  decida  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui

  • una con più di 50 dipendenti e 
  • l'altra con meno di 50 dipendenti,

per quest'ultima possa  avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura  speciale di cui alla Legge n. 234/2021.

La risposta del ministero è negativa:  viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.