Naspi 2025: tutte le regole aggiornate
Tra le modifiche presentate dal Governo in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo (Legge 207/2024) una delle novità di maggiore impatto riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.
E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .
In base alla nuova normativa, in pratica il lavoratore che :
- si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e
- nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON ha diritto alla NASpI.
INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .
La motivazione della modifica 2025
L’obiettivo della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie (che come noto non danno diritto alla disoccupazione), seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto alla NASpI.
Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024, sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima)
Naspi, la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti
La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015 sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro
Ricordiamo che in tale articolo originariamente la NASPI richiedeva:
- Essere in stato di disoccupazione;
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.
L'ultimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022.
Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.
In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS
Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .
Viene ribadito che:
- il nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.
Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:
- Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
- Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
- Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
- Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.
Requisito delle tredici settimane di contribuzione
Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:
- la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
- e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.
Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.
Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:
- settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
- contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
- periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
- assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.
Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.
L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).
Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.
Naspi 2025: nuove precisazioni sull’importo e tipo di contratto
In un comunicato stampa del 23 giugno INPS è intervenuto nuovamente precisando che :
- mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpI, può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di
- lavoro a tempo determinato.
Per quanto attiene all’aspetto strettamente contributivo si considerano utili:
• i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
ATTENZIONE se periodo tra la data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la sono presenti contributi nel settore agricolo, questi sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.
Infine l'istituto ribadisce che le novità introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede
la prestazione NASpI.
Pertanto, la norma introdotta non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le disposizioni precedenti.