Pensioni Italia- Albania, firmato anche l’Accordo amministrativo

E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025)  la Legge 11 marzo 2025, n. 29  che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare  la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Ieri 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa

La legge  è in vigore il 22 marzo 2025 e  diventa operativa il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.

Vediamo nei paragrafi successivi i dettagli, in attesa della circolare operativa INPS.

Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni

L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

Gli Enti previdenziali coinvolti sono 

    In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

    In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).

Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.

L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:

  •    (A) Regime autonomo (Articolo 12)

Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.

In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.

  • (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)

Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.

Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:

  •   Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
  •   Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.

Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi

Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.

Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.

  •  Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)

Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.

L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.

  • Applicazione ai periodi contributivi pregressi

I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.

Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione

Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri

    Lavoratori distaccati (Articolo 6)

Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.

     Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)

Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.

    Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)

Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.

I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.