Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

Vediamo più in dettaglio.

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Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

  •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
  •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
  •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
  •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
  •     l’accesso alle zone di rischio; 
  •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
  •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
  •     la conservazione della documentazione.

Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

 Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.